Il fisco dei fondi pensione |
I versamenti ai fondi pensione
sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef. Gli importi massimi deducibili e la stessa possibilità di dedurre effettivamente
i contributi versati sono però diversi a seconda che il contribuente sia
un lavoratore autonomo o un lavoratore dipendente.
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Siamo ancora in attesa dei decreti che renderanno
effettiva la riforma della previdenza integrativa. Intanto non mancano "scontri"
fra governo e sindacati e le proposte fioccano. Vediamo le novità in materia
fiscale.
• Dovrebbe rimane la possibilità di
dedurre i contributi versati alla previdenza complementare, fino a un importo
massimo non superiore al minor valore fra 5.165 euro e il 10% del reddito
complessivo annuo lordo. Dovrebbe essere abolita la terza "regola" prevista per
i lavoratori dipendenti, che non permetteva di dedurre contributi per un importo
superiore al doppio del tfr versato. I lavoratori dipendenti dovrebbero poter
dedurre fiscalmente i contributi versati, scegliendo una forma previdenziale
diversa dal proprio fondo di categoria. • Per le prestazioni,
dovrebbe rimanere il diritto al rimborso in forma "capitale" fino a 1/2 del
montante finale (contributi versati e rendimenti maturati). Nulla è però
trapelato su eventuali penalizzazioni fiscali, per un rimborso in forma capitale
sia superiore a 1/3 del montante finale. I rendimenti che maturano negli anni di
partecipazione al fondo dovrebbero essere esenti da tassazione, le uniche
imposte dovrebbero pagarsi sulle prestazioni: capitale e rendita. Su queste si
applicherà un’imposta sostitutiva del 15%, che si ridurrà di uno 0,3%
per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare dopo il quindicesimo. Non
potrà essere applicata un'aliquota fiscale inferiore al 9%, che corrisponde a 35
anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Ancora nulla di definito È solo uno degli scenari a cui i decreti
attuativi potrebbero dar vita. Vista la rapidità con cui le idee si stanno
modificando, non saremmo stupiti se novità anche eclatanti emergessero dai
prossimi incontri fra governo e parti sociali. Vi terremo informati.
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Il reddito versato ai fondi pensione è esente ai fini fiscali? E ai fini
della previdenza obbligatoria? Su di esso bisogna pagare l’Irpef e i contributi
destinati al sistema pubblico previdenziale?
· Ai fini Irpef, il reddito
destinato alla previdenza integrativa non subisce alcuna tassazione al momento
del versamento nei fondi pensione. I contributi sono infatti fiscalmente
deducibili e, pertanto, su di essi non si pagano le imposte. Per esempio: su 100
euro di reddito imponibile ai fini Irpef, prima bisogna dedurre i contributi
versati alla previdenza integrativa (nei limiti stabiliti dalla legge) e solo
successivamente si applicano le aliquote previste per il calcolo dell’imposta.
Non si tratta però di un vero e proprio regalo, ma di una semplice traslazione
temporale dell’imposta. Il reddito non tassato al momento del conferimento nel
fondo pensione verrà infatti tassato quando, cessato il periodo di
contribuzione, sarà corrisposto sotto forma di rendita o di capitale. · La partecipazione ai fondi pensione non ha
invece alcun effetto sulla previdenza pubblica obbligatoria. Mentre l’imponibile
Irpef è calcolato al netto dei contributi previdenziali integrativi, i
contributi destinati alla previdenza obbligatoria sono infatti calcolati sul
reddito prima di qualsiasi deduzione. In termini pratici: su 100 euro di
reddito, prima vengono detratti i contributi da versare all’Inps (circa il 9,2%)
e solo successivamente si applicano le aliquote previste nei prospetti dei fondi
pensione per determinare i contributi dovuti. · Ne derivano due effetti. La partecipazione
ai fondi pensione non altera l’ammontare di pensione pubblica che sarà
corrisposta, perché non ha alcun effetto sull’ammontare dei contributi
obbligatori versati. Contrariamente all’Irpef, dalla partecipazione a un fondo
pensione non deriva alcuna agevolazione (riduzione o traslazione dei pagamenti)
ai fini Inps.
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• I lavoratori autonomi possono liberamente scegliere il fondo pensione
(chiuso o aperto) a cui aderire. In caso di adesione, i contributi versati sono
fiscalmente deducibili (ossia, non concorrono a formare la base imponibile ai
fini Irpef) per un importo non superiore al minore fra 5.165 euro e il 12% del
reddito complessivo annuo lordo dichiarato. Per esempio, un lavoratore autonomo
con reddito annuo lordo di 40.000 euro, può dedurre contributi per un importo
massimo di 4.800 euro (il valore minore fra 5.164,57 euro e il 12% di 40.000
euro). • I lavoratori dipendenti subiscono invece condizioni più restrittive.
Infatti: – sono obbligati ad aderire al fondo chiuso (quello istituito dalla
categoria di appartenenza), per non perdere il diritto alla deducibilità dei
contributi versati; – devono conferire al fondo pensione il tfr che matura
dal momento dell’adesione (tutto, qualora l’aderente sia entrato nel mondo del
lavoro dopo il 28/4/93; 1/3, ma con facoltà di versarlo tutto, in caso
contrario); – nel rispetto dei limiti stabiliti per i
lavoratori autonomi (12% del reddito annuo lordo e 5.165 euro), possono dedurre
contributi per un importo non superiore al doppio del tfr
versato. A fronte
dell’impossibilità di scegliere il fondo e dei minori vantaggi fiscali, i
lavoratori dipendenti godono però del contributo aggiuntivo del datore di lavoro
che, tendenzialmente, si aggira intorno all’1-2% della retribuzione annua lorda,
a seconda degli accordi di categoria. Attenzione: come per il diritto alla
deducibilità dei contributi versati, anche il contributo aggiuntivo del datore
di lavoro viene perso in caso di mancata adesione al fondo di categoria (qualora
il fondo di categoria non sia stato ancora istituito, si mantengono, però,
entrambi i diritti). Per esempio,
ipotizziamo un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico, con reddito
annuo lordo di 35.000 euro, che versa al fondo pensione l’1,2% della
retribuzione annua lorda (più l’1,2% versato dall’azienda presso la quale
lavora) e tutto il tfr maturato nell’anno (per es: 2.350 euro). Poiché
per i metalmeccanici esiste un fondo di categoria (Cometa), se aderisce a tale
fondo può dedurre contributi fino a 4.200 euro (il valore minore fra 5.164,57
euro, il 12% di 35.000 euro – quindi 4.200 euro – e il doppio del tfr
versato, ossia 2.350 x 2 = 4.700); in caso contrario, niente
deduzione! • I lavoratori con reddito misto , infine, per individuare il tetto
massimo di deducibilità dei contributi versati devono considerare distintamente
le frazioni di reddito da lavoro autonomo e subordinato e applicare a ciascuna
di esse le regole appena viste per i lavoratori autonomi e per i lavoratori
dipendenti.
Esenzione, tassazione, tassazione I lavoratori (autonomi, dipendenti o
con reddito misto) che aderiscono ai fondi pensione subiscono una tassazione
secondo il principio detto della esenzione, tassazione, tassazione. Osserviamone
le caratteristiche. • Esenzione: i contributi versati (nei limiti descritti),
sono esenti e non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef. Non si
tratta, però, di un vero e proprio regalo, dato che le somme esenti vengono
tassate al termine del periodo di contribuzione, quando erogate sotto forma di
rendita e capitale. • Tassazione: i rendimenti che maturano nel fondo
pensione nel periodo di contribuzione subiscono un’imposizione dell’11% (i
rendimenti che maturano dopo la data in cui è iniziata l’erogazione delle
prestazioni – capitale e/o rendita – sono invece tassati al 12,5%). Si tratta di
un’aliquota privilegiata se comparata con quella dei fondi comuni di
investimento (tassati al 12,5%), ma la misera differenza (solo 1,5 punti
percentuali), non creando un significativo vantaggio per i partecipanti, non ne
stimola l’adesione. • Tassazione: anche la rendita e il capitale sono
tassati. La rendita – che si prenderà quando andrete in pensione – essendo
assimilata ai redditi da lavoro dipendente sarà tassata con aliquota Irpef, ma
solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti (non viene tassata la
parte derivante dai contributi non dedotti e dai rendimenti finanziari già
tassati negli anni di maturazione). Per il capitale – che deciderete di prendere
al termine del periodo di contribuzione al fondo – l’aliquota sarà quella media
Irpef del beneficiario, relativa ai redditi percepiti nei cinque periodi di
imposta precedenti quello di erogazione della prestazione. La base imponibile
dipenderà invece dalla quota del patrimonio complessivo presente nel fondo
(contributi + rendimenti) di cui si chiede l’immediata restituzione. Premesso
che non è possibile ottenere oltre 1/2 del montante finale (almeno la metà deve
essere corrisposto sotto forma di rendita), se si chiede di farsi liquidare fino
a 1/3 si è tassati solo sulla quota capitale relativa ai contributi dedotti. In
caso contrario (oltre 1/3, ma sempre meno di 1/2) è soggetta a imposizione
l’intera somma corrisposta (che comprende anche i contributi non dedotti e i
rendimenti, entrambi già tassati), con conseguente doppia tassazione.
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