Cerca nel sito :  

Azioni
Schede tecniche
I nostri titoli preferiti
Comparazioni settoriali
Il mio portafoglio
Fondi
Schede tecniche
I fondi all'acquisto
Compara i fondi
Obbligazioni
Fisco
Class action
Avvisi ai risparmiatori
Servizi finanziari
Calcolatori
Investire dove, come e quanto
Conoscere e ripassare
Indice Soldi Sette
Comunicati stampa
Dichiarazione di responsabilità


Il fisco dei fondi pensione

I versamenti ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef. Gli importi massimi deducibili e la stessa possibilità di dedurre effettivamente i contributi versati sono però diversi a seconda che il contribuente sia un lavoratore autonomo o un lavoratore dipendente.

In attesa dei decreti
Esenti sì, esenti no
Quanto deduco? Dipende dal lavoro che fai
In attesa dei decreti


Siamo ancora in attesa dei decreti che renderanno effettiva la riforma della previdenza integrativa. Intanto non mancano "scontri" fra governo e sindacati e le proposte fioccano. Vediamo le novità in materia fiscale.

• Dovrebbe rimane la possibilità di dedurre i contributi versati alla previdenza complementare, fino a un importo massimo non superiore al minor valore fra 5.165 euro e il 10% del reddito complessivo annuo lordo. Dovrebbe essere abolita la terza "regola" prevista per i lavoratori dipendenti, che non permetteva di dedurre contributi per un importo superiore al doppio del tfr versato. I lavoratori dipendenti dovrebbero poter dedurre fiscalmente i contributi versati, scegliendo una forma previdenziale diversa dal proprio fondo di categoria.
• Per le prestazioni, dovrebbe rimanere il diritto al rimborso in forma "capitale" fino a 1/2 del montante finale (contributi versati e rendimenti maturati). Nulla è però trapelato su eventuali penalizzazioni fiscali, per un rimborso in forma capitale sia superiore a 1/3 del montante finale. I rendimenti che maturano negli anni di partecipazione al fondo dovrebbero essere esenti da tassazione, le uniche imposte dovrebbero pagarsi sulle prestazioni: capitale e rendita. Su queste si applicherà un’imposta sostitutiva del 15%, che si ridurrà di uno 0,3% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare dopo il quindicesimo. Non potrà essere applicata un'aliquota fiscale inferiore al 9%, che corrisponde a 35 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

Ancora nulla di definito
È solo uno degli scenari a cui i decreti attuativi potrebbero dar vita. Vista la rapidità con cui le idee si stanno modificando, non saremmo stupiti se novità anche eclatanti emergessero dai prossimi incontri fra governo e parti sociali. Vi terremo informati.


Esenti sì, esenti no


Il reddito versato ai fondi pensione è esente ai fini fiscali? E ai fini della previdenza obbligatoria? Su di esso bisogna pagare l’Irpef e i contributi destinati al sistema pubblico previdenziale?  

· Ai fini Irpef, il reddito destinato alla previdenza integrativa non subisce alcuna tassazione al momento del versamento nei fondi pensione. I contributi sono infatti fiscalmente deducibili e, pertanto, su di essi non si pagano le imposte. Per esempio: su 100 euro di reddito imponibile ai fini Irpef, prima bisogna dedurre i contributi versati alla previdenza integrativa (nei limiti stabiliti dalla legge) e solo successivamente si applicano le aliquote previste per il calcolo dell’imposta. Non si tratta però di un vero e proprio regalo, ma di una semplice traslazione temporale dell’imposta. Il reddito non tassato al momento del conferimento nel fondo pensione verrà infatti tassato quando, cessato il periodo di contribuzione, sarà corrisposto sotto forma di rendita o di capitale.
· La partecipazione ai fondi pensione non ha invece alcun effetto sulla previdenza pubblica obbligatoria. Mentre l’imponibile Irpef è calcolato al netto dei contributi previdenziali integrativi, i contributi destinati alla previdenza obbligatoria sono infatti calcolati sul reddito prima di qualsiasi deduzione. In termini pratici: su 100 euro di reddito, prima vengono detratti i contributi da versare all’Inps (circa il 9,2%) e solo successivamente si applicano le aliquote previste nei prospetti dei fondi pensione per determinare i contributi dovuti.
· Ne derivano due effetti. La partecipazione ai fondi pensione non altera l’ammontare di pensione pubblica che sarà corrisposta, perché non ha alcun effetto sull’ammontare dei contributi obbligatori versati. Contrariamente all’Irpef, dalla partecipazione a un fondo pensione non deriva alcuna agevolazione (riduzione o traslazione dei pagamenti) ai fini Inps.


Quanto deduco? Dipende dal lavoro che fai


I lavoratori autonomi possono liberamente scegliere il fondo pensione (chiuso o aperto) a cui aderire. In caso di adesione, i contributi versati sono fiscalmente deducibili (ossia, non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef) per un importo non superiore al minore fra 5.165 euro e il 12% del reddito complessivo annuo lordo dichiarato. Per esempio, un lavoratore autonomo con reddito annuo lordo di 40.000 euro, può dedurre contributi per un importo massimo di 4.800 euro (il valore minore fra 5.164,57 euro e il 12% di 40.000 euro).
I lavoratori dipendenti subiscono invece condizioni più restrittive. Infatti:
– sono obbligati ad aderire al fondo chiuso (quello istituito dalla categoria di appartenenza), per non perdere il diritto alla deducibilità dei contributi versati;
– devono conferire al fondo pensione il tfr che matura dal momento dell’adesione (tutto, qualora l’aderente sia entrato nel mondo del lavoro dopo il 28/4/93; 1/3, ma con facoltà di versarlo tutto, in caso contrario);
– nel rispetto dei limiti stabiliti per i lavoratori autonomi (12% del reddito annuo lordo e 5.165 euro), possono dedurre contributi per un importo non superiore al doppio del tfr versato. 
A fronte dell’impossibilità di scegliere il fondo e dei minori vantaggi fiscali, i lavoratori dipendenti godono però del contributo aggiuntivo del datore di lavoro che, tendenzialmente, si aggira intorno all’1-2% della retribuzione annua lorda, a seconda degli accordi di categoria.
Attenzione: come per il diritto alla deducibilità dei contributi versati, anche il contributo aggiuntivo del datore di lavoro viene perso in caso di mancata adesione al fondo di categoria (qualora il fondo di categoria non sia stato ancora istituito, si mantengono, però, entrambi i diritti).
Per esempio, ipotizziamo un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico, con reddito annuo lordo di 35.000 euro, che versa al fondo pensione l’1,2% della retribuzione annua lorda (più l’1,2% versato dall’azienda presso la quale lavora) e tutto il tfr maturato nell’anno (per es: 2.350 euro). Poiché per i metalmeccanici esiste un fondo di categoria (Cometa), se aderisce a tale fondo può dedurre contributi fino a 4.200 euro (il valore minore fra 5.164,57 euro, il 12% di 35.000 euro – quindi 4.200 euro – e il doppio del tfr versato, ossia 2.350 x 2 = 4.700); in caso contrario, niente deduzione!
I lavoratori con reddito misto , infine, per individuare il tetto massimo di deducibilità dei contributi versati devono considerare distintamente le frazioni di reddito da lavoro autonomo e subordinato e applicare a ciascuna di esse le regole appena viste per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti.

Esenzione, tassazione, tassazione
I lavoratori (autonomi, dipendenti o con reddito misto) che aderiscono ai fondi pensione subiscono una tassazione secondo il principio detto della esenzione, tassazione, tassazione. Osserviamone le caratteristiche.
• Esenzione: i contributi versati (nei limiti descritti), sono esenti e non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef. Non si tratta, però, di un vero e proprio regalo, dato che le somme esenti vengono tassate al termine del periodo di contribuzione, quando erogate sotto forma di rendita e capitale.
• Tassazione: i rendimenti che maturano nel fondo pensione nel periodo di contribuzione subiscono un’imposizione dell’11% (i rendimenti che maturano dopo la data in cui è iniziata l’erogazione delle prestazioni – capitale e/o rendita – sono invece tassati al 12,5%). Si tratta di un’aliquota privilegiata se comparata con quella dei fondi comuni di investimento (tassati al 12,5%), ma la misera differenza (solo 1,5 punti percentuali), non creando un significativo vantaggio per i partecipanti, non ne stimola l’adesione.
• Tassazione: anche la rendita e il capitale sono tassati. La rendita – che si prenderà quando andrete in pensione – essendo assimilata ai redditi da lavoro dipendente sarà tassata con aliquota Irpef, ma solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti (non viene tassata la parte derivante dai contributi non dedotti e dai rendimenti finanziari già tassati negli anni di maturazione). Per il capitale – che deciderete di prendere al termine del periodo di contribuzione al fondo – l’aliquota sarà quella media Irpef del beneficiario, relativa ai redditi percepiti nei cinque periodi di imposta precedenti quello di erogazione della prestazione. La base imponibile dipenderà invece dalla quota del patrimonio complessivo presente nel fondo (contributi + rendimenti) di cui si chiede l’immediata restituzione. Premesso che non è possibile ottenere oltre 1/2 del montante finale (almeno la metà deve essere corrisposto sotto forma di rendita), se si chiede di farsi liquidare fino a 1/3 si è tassati solo sulla quota capitale relativa ai contributi dedotti. In caso contrario (oltre 1/3, ma sempre meno di 1/2) è soggetta a imposizione l’intera somma corrisposta (che comprende anche i contributi non dedotti e i rendimenti, entrambi già tassati), con conseguente doppia tassazione.

 


 
home inizio pagina versione stampabile